La riforma Cartabia tenta di velocizzare i tempi processuali anche nel diritto di famiglia.
La novità di maggior rilievo è costituita dall’art 473 bis n. 49 c.p.c., che offre l’opportunità di presentare la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili unitamente alla domanda di separazione.
È bene precisare però, che la fine del matrimonio non avviene automaticamente.
Pur trattandosi di una domanda unica, tra la data della separazione e quella del divorzio (o dello scioglimento del matrimonio) devono passare sei mesi o un anno. Questo a seconda dell’assenza o presenza dei figli minori (o maggiorenni non autosufficienti).
Infatti, le domande sono procedibili “decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.
Possiamo dire che l’innovazione della riforma Cartabia sta nelle modalità con le quali si giunge a porre fine al matrimonio.
Le parti hanno la facoltà di presentare una domanda congiunta oppure agire singolarmente.
L’art.473 bis 49 c.p.c attribuisce infatti alle parti la facoltà di scelta tra:
- presentare un’unica domanda,
- oppure agire prima per la separazione e in un secondo momento per il divorzio.
Nel caso in cui il ricorrente abbia agito singolarmente e al fine di ottenere solamente la separazione, il convenuto potrà domandare anche l’ulteriore pronuncia sullo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La procedura è quindi pensata per ridurre i tempi e la novità più interessante è l’eliminazione dell’udienza presidenziale. Oggi tutto il procedimento è in mano al giudice istruttore.
