Avvocato Pietro D'Alia
Esperto in diritto di famiglia, separazioni e divorzi a Palermo
PALERMO (sede principale): Via G. La Farina, 13C - Tel. 091 306037 - Fax 091 348379 • TRAPANI (sede secondaria): Piazza Sant'Agostino, 12 - Tel. 0923 547880 - Fax 0923 548723 • Pronta reperibilità: +393298448055
COMPETENZE
Avvocato Matrimonialista Palermo
L’Avvocato Pietro D’Alia da anni dedica la propria attività professionale principalmente al diritto di famiglia, ambito in cui ha maturato comprovata esperienza e competenza.
Esercita la professione tra le sedi di Palermo e Trapani, in qualità di avvocato matrimonialista/divorzista.
Le principali problematiche affrontate riguardano la crisi del matrimonio (o delle c.d. famiglie di fatto).
In particolare i clienti vengono assistiti nell'ambito di separazioni e divorzi, patrimonio della famiglia, responsabilità genitoriale, adozioni e riconoscimento.
- Separazione (consensuale o contenzioso)
- Divorzio (consensuale o contenzioso)
- Modifica delle condizioni di separazione o divorzio
- Separazioni e divorzi tramite negoziazione assistita
- Nullità del matrimonio
- Mediazione familiare
- Affidamento dei figli
- Assegnazione della casa familiare
- Ammontare dell'assegno di mantenimento
- Coppie di fatto
- Impresa familiare
- Mutuo contratto insieme
- Beni mobili
- Fondo patrimoniale
- Profili societari
- La promessa di matrimonio
- Accordi prematrimoniali
- Misure contro il coniuge inadempiente
- Abusi familiari
- Reati contro la famiglia
- Stalking
- Patria potestà
- Adozioni minorenni e maggiorenni
- Adozioni internazionali
- Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità
- Riconoscimento dei figli
AVVOCATO PIETRO D'ALIA
Specializzazioni
L’Avvocato Pietro D’Alia, classe ’85, piacentino di nascita e palermitano di adozione, consegue la laurea magistrale presso l’Università degli Studi di Palermo, con tesi in diritto internazionale.
Conclusa la pratica forense, dal 2014 lavora presso lo studio legale fondato nel 1998 dall’Avvocato Giuseppe Milazzo, specializzato in diritto di famiglia, diritto immobiliare e condominiale, tutela del credito, diritto bancario e diritto fallimentare.
Avvocato matrimonialista e divorzista
Negli anni l’Avvocato D’Alia ha dedicato la propria attività quasi esclusivamente al diritto di famiglia, maturando nel tempo esperienza e competenza.
Le principali problematiche affrontate dall’Avvocato riguardano la crisi del matrimonio (o delle c.d. famiglie di fatto).
In questi casi l’attività dell’Avvocato è in primo luogo dedicata alla gestione della crisi coniugale nella sua imminenza, finalizzata non soltanto alla ricerca di un accordo circa le condizioni che governeranno la vita post matrimoniale (affidamento dei figli, assegnazione casa coniugale, ammontare del contributo posto a carico dei coniugi ecc..) ma anche sulla volontà comune di utilizzare i canali di composizione bonaria della crisi che prevedono la possibilità di bypassare le aule dei Tribunali (lo stesso vale per i coniugi già separati che intendono divorziare).
L'avvocato D'Alia è inserito nell'elenco dei difensori ammessi al gratuito patrocinio civile.
Centro di ascolto
Vista la delicatezza dei temi trattati in caso di separazione e divorzio, l’Avvocato ha nel tempo deciso di istituire un centro di ascolto tramite il numero mobile dello studio messo a disposizione del cliente. Vuole, infatti, essere di massimo supporto, rendendosi reperibile ogni volta che può e permettendo un continuo scambio d’informazioni e aggiornamenti.
Com’è ormai noto, dal 2014 il legislatore ha introdotto lo strumento della negoziazione assistita, al fine di risolvere la crisi coniugale all’interno degli “studi legali”, senza “ingolfare” il sistema giustizia.
Ciò permette di addivenire ad un accordo, prima, ed ad un provvedimento di separazione o divorzio, poi, in tempi brevissimi (da 4 a 6 mesi) e con costi ridotti.
Purtroppo, in alcuni casi, l’animosità, i risentimenti e i fatti che hanno condotto alla rottura del rapporto di coniugio (v. “addebito”), non permettono alcuna apertura al dialogo con l’ex coniuge.
In questi casi, ovviamente l’unica soluzione che resta è quella del contenzioso vero e proprio, spesso senza esclusione di colpi.
Qui la tutela del cliente è tesa alla difesa dei principi fondamentali che disciplinano la materia del diritto familiare (eguaglianza dei coniugi, interesse del minore, bi-genitorialità, responsabilità genitoriale, solidarietà familiare, ecc.) ed è improntata su un costante studio delle sentenze – di merito e di legittimità – che applicano questi principi, interpretando le disposizioni legislative che nel tempo li hanno codificati.
I temi trattati, sia in caso di separazione che di divorzio, sono di una tale delicatezza che l’Avvocato ha nel tempo maturato, oltre a serietà e professionalità, anche una certa sensibilità e capacità di ascolto: vuole, infatti, essere di massimo supporto per i clienti, rendendosi reperibile ogni volta che può e permettendo un assiduo scambio d’informazioni.
E tutto ciò si rende quasi necessario nel momento in cui si pone mente al fatto che – in primo luogo – la crisi matrimoniale pone sul piatto, forse la questione più delicata che riguarda l’affidamento dei figli.
Il legislatore nel 2006 è intervenuto per modificare gli articoli 155 e seguenti del codice civile, riformando il principio dell’affido esclusivo, previsto in precedenza.
Prima dell’avvento della Legge n. 54 del 2006, l’unico tipo di affidamento, in ambito separativo, era quello di tipo esclusivo, quasi sempre in favore della madre del minore.
Analizzando le statistiche, infatti, il vecchio impianto normativo, aveva favorito le madri in pregiudizio della figura paterna, considerata nella maggior parte dei casi figura residuale, con gravi conseguenze sullo sviluppo armonico del figlio, costretto in molti casi – e senza ragioni esistenti – ad una vera e propria mutilazione affettiva.
Come detto, nel 2006 il legislatore italiano – tardivamente rispetto all’esperienza maturata in altri paesi europei – riconobbe, finalmente, il principio della bi-genitorialità, disciplinando l’istituto dell’affidamento condiviso. L’istituto si prefigge l’obiettivo di ridurre al minimo le differenze di condizione tra le due figure genitoriali, ponendo quindi il padre e la madre su un piano (quantomeno potenzialmente) di perfetta parità.
La riforma muove dall’intento di tutelare al massimo l’interesse morale e materiale del minore attenuando il più possibile gli effetti traumatici derivanti dalla crisi familiare e soprattutto a non essere utilizzato come “merce di scambio” per scopi personali derivanti proprio dall’acuirsi della crisi.
Così dopo la riforma (sia pure con delle eccezioni di affidamento esclusivo che vedremo nel prosieguo) è imposto ad entrambi i genitori di esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale di cui sono titolari e di confrontarsi costruttivamente sulle questioni relative alla crescita, all’istruzione e all’educazione della prole (l’art. 337 ter cod. civ. dispone: “Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi…”).
Avvocato Matrimonialista Palermo - Pietro D'Alia
STUDIO LEGALE






OF COUNSEL





Parla con l’Avvocato
L'avvocato è disponibile ad ascoltare le tue esigenze.
Richiedi assistenza legale o fissa un primo incontro conoscitivo.
Lascia un messaggio
Vai al sito avvocatodalia.it