L’assegnazione della casa familiare viene disposta a seguito di separazione e divorzio, così come nei casi di nullità del matrimonio e nei casi di procedimenti relativi a figli di genitori non coniugati.
A seguito di separazione e divorzio , l’assegnazione della casa familiare viene disposta secondo i seguenti criteri.
Coppie con figli
Nel caso di coppie con figli, indipendentemente dal titolo di proprietà, la casa familiare viene assegnata al genitore con il quale i figli convivono (anche maggiorenni non autosufficienti).
Coppie senza figli
Nel caso di coppie senza figli:
- se la casa è di proprietà esclusiva di uno dei due coniugi, il giudice non si pronuncia sull’assegnazione e il godimento spetta al coniuge proprietario;
- se se la casa è in comproprietà, secondo la giurisprudenza prevalente il giudice non si pronuncia sull’assegnazione e si applicano le norme sulla comunione.