Assegnazione della casa familiare

L’assegnazione della casa familiare viene disposta a seguito di separazione e divorzio, così come nei casi di nullità del matrimonio e nei casi di procedimenti relativi a figli di genitori non coniugati.

A seguito di separazione e divorzio , l’assegnazione della casa familiare viene disposta secondo i seguenti criteri.

Coppie con figli

Nel caso di coppie con figli, indipendentemente dal titolo di proprietà, la casa familiare viene assegnata al genitore con il quale i figli convivono (anche maggiorenni non autosufficienti).

Coppie senza figli

Nel caso di coppie senza figli:

  • se la casa è di proprietà esclusiva di uno dei due coniugi, il giudice non si pronuncia sull’assegnazione e il godimento spetta al coniuge proprietario;
  • se se la casa è in comproprietà, secondo la giurisprudenza prevalente il giudice non si pronuncia sull’assegnazione e si applicano le norme sulla comunione.